Art. 11.
(Congedo di paternità).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70».

      2. Dopo l'articolo 30 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Permesso retribuito per paternità). - 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro un mese dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. In caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a dieci».